In presenza di provvedimenti sospensivi dei termini del procedimento autorizzativo e/o di preavviso di diniego a causa di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di autorizzazione per l’iscrizione all’Albo Unico degli intermediari finanziari, Moderari s.r.l. offre un’attenta consulenza ai propri clienti, proponendo soluzioni personalizzate in grado di colmare le lacune riscontrate dall’Autorità di Vigilanza.

In particolare, nel caso di sospensione dei termini del procedimento, Moderari s.r.l. – in collaborazione con l’intermediario – esamina la richiesta di informazioni integrative trasmessa dalla Banca d’Italia predisponendo, al contempo, un timetable al fine di rispettare il termine dei 180 giorni.

In tale fase, quindi, viene raccolta la documentazione necessaria e vengono intraprese le principali misure e azioni volte a dimostrare la capacità dell’intermediario nel garantire la sana e prudente gestione aziendale.

In caso di comunicazione della sussistenza di motivi ostativi all’accoglimento della richiesta di autorizzazione per la concessione di finanziamenti presso il pubblico, Moderari s.r.l. – nel rispetto dei termini dei 10 giorni di cui all’art. 10-bis della L. 241/1990 – assiste la propria clientela fornendo soluzioni volte a rivedere, ad esempio, la struttura organizzativa, l’assetto dei controlli interni, il rispetto dei requisiti patrimoniali previsti dalla normativa di vigilanza vigente, successivamente all’analisi preliminare dei suddetti motivi ostativi.

In entrambi i casi, successivamente alla raccolta/predisposizione della documentazione, i clienti vengono supportati nella fase di preparazione della comunicazione di riscontro al provvedimento di vigilanza.