24/9/2020
Modifiche alla Circolare 285 e SREP 2020 post COVID-19
Pubblicata dalla Banca d'Italia la ristampa integrale della Circolare 285 del 17 dicembre 2013 al fine di dare attuazione agli Orientamenti dell’EBA in materia di esternalizzazione (Guidelines on outsourcing, EBA/GL/2019/02) e la Nota n. 8 del 22/09/2020 sul processo pragmatico di revisione e valutazione prudenziale del 2020 alla luce della crisi di COVID-19 (EBA/GL/2020/10).
A. Le principali modifiche, che riguardano il Capitolo 3 “Il sistema dei controlli interni” e il Capitolo 4 “Il sistema informativo” della Parte I, Titolo IV della Circolare, mirano a stabilire un quadro armonizzato per gli accordi di outsourcing alla luce del crescente ricorso all’esternalizzazione da parte degli intermediari e dei rischi che ne derivano.
Le novità regolamentari introducono nuovi e specifici obblighi in capo agli intermediari – quali, ad esempio, l’istituzione di un registro delle esternalizzazioni – e, allo stesso tempo, rivedono talune restrizioni previgenti con riferimento all’esternalizzazione dei compiti operativi delle funzioni aziendali di controllo al di fuori del gruppo bancario.
Inoltre, per esigenze di raccordo e di aggiornamento, sono stati effettuati ulteriori interventi attinenti agli ambiti di esternalizzazione e in materia di processo di controllo prudenziale relativi alle banche di credito cooperativo.
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B. Con nota n. 8 del 22 settembre 2020, la Banca d’Italia – nel comunicare la propria conformità agli orientamenti relativi al processo pragmatico di revisione e valutazione prudenziale del 2020 alla luce della crisi di COVID-19 (EBA/GL/2020/10) – comunica agli intermediari l’avvenuta attuazione degli orientamenti dell’EBA e fornisce una informativa sulle modalità di conduzione del ciclo SREP 2020.
Nel ciclo SREP 2020 particolare attenzione verrà posta alla valutazione della resilienza degli intermediari agli effetti della pandemia attuali e prospettici, procedendo ad aggiornare le decisioni sul capitale in caso di significative variazioni del profilo di rischio.
Tali orientamenti di vigilanza verranno applicati alle banche meno significative e agli intermediari non bancari rientranti nella responsabilità della Banca d’Italia.
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