Notizie dalla banca d

Si ricorda che il conto di base - introdotto nel Testo Unico Bancario (artt. 126-noviesdecies e ss.) in sede di recepimento della direttiva 2014/92/UE (PAD) -consente l'esecuzione di un determinato numero di operazioni senza addebito di spese a fronte di un canone annuale onnicomprensivo, coerente con le finalità di inclusione finanziaria dello strumento e gratuito per i consumatori con ISEE o redditi da pensione inferiori alle soglie fissate con decreto ministeriale. Al diritto individuale riconosciuto ai consumatori legalmente soggiornanti nell'Unione europea corrisponde un obbligo di offerta in capo agli intermediari abilitati, che incontra un limite unicamente nella disciplina di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Le criticità riscontrate nell'azione di Vigilanza di tutela

L'Autorità osserva come la diffusione del prodotto in Italia resti limitata, anche nel confronto con gli altri Paesi dell'Unione, e come le analisi condotte abbiano fatto emergere numerosi casi di accesso ostacolato o scoraggiato in modo ingiustificato. In particolare:

i) mancato inserimento del conto di base nel catalogo dei prodotti offerti o incompletezza dei servizi essenziali ad esso collegati;

ii) carenze nella normativa interna – ad esempio quanto a caratteristiche del prodotto e clientela destinataria – nella documentazione di trasparenza e nell'assistenza al consumatore;

iii) scarsa conoscenza del prodotto da parte del personale di rete e mancata prospettazione del conto alla clientela vulnerabile;

iv) resistenze ingiustificate all'apertura nei confronti di richiedenti potenzialmente titolari del diritto (soggetti non residenti ma legalmente soggiornanti nell'Unione europea, soggetti genericamente ricondotti a categorie considerate ad alto rischio di riciclaggio, soggetti in condizioni patrimoniali e finanziarie precarie);

v) limiti delle procedure informatiche, che non consentono l'apertura del conto a clienti muniti di documentazione legittima ancorché non ordinariamente gestita (ad esempio codice fiscale provvisorio non alfanumerico o ricevuta della domanda di permesso di soggiorno).

Nella stessa direzione depongono le segnalazioni di consumatori e associazioni di categoria, che evidenziano difficoltà nell'ottenere l'apertura, opacità nelle motivazioni del rifiuto e l'offerta di prodotti alternativi più onerosi.

Le aspettative della Vigilanza

Gli Orientamenti articolano le aspettative su quattro ambiti di intervento:

Normativa interna -deve essere chiarito che l'obbligo di offerta si estende ai consumatori legalmente soggiornanti nell'intero territorio dell'Unione, inclusi i senza fissa dimora, i rifugiati e i richiedenti asilo; deve essere precisato che valutazioni generiche sulla situazione personale ed economico-patrimoniale del richiedente non possono giustificare il rifiuto, rilevando semmai ai soli fini del riconoscimento delle agevolazioni; le valutazioni AML/CFT vanno condotte caso per caso, in modo proporzionato e senza automatismi, non potendo il rifiuto fondarsi esclusivamente sull'appartenenza a categorie considerate più rischiose; il conto di base va sempre prospettato al cliente, anche a fronte di offerte alternative, dandone evidenza delle diverse condizioni.

Processi e procedure - adeguamento degli applicativi alla gestione di informazioni e documenti non ordinari; procedure che assicurino la tempestiva comunicazione al consumatore del mancato accoglimento, con indicazione delle motivazioni (salve le eccezioni connesse a ordine pubblico, pubblica sicurezza e antiriciclaggio) e della possibilità di rivolgersi alla Banca d'Italia o all'Arbitro Bancario Finanziario; processo strutturato di rilevamento, classificazione e gestione delle doglianze e degli altri segnali di difficoltà, inclusi i casi di rinuncia in corso di istruttoria; flussi informativi periodici agli organi aziendali sul collocamento del prodotto e sulle azioni rimediali intraprese.

Modalità di offerta - adeguata pubblicità del prodotto e della sua gratuità per la clientela vulnerabile sui siti web, sui canali digitali e nei locali aperti al pubblico; programmi formativi per gli addetti alla rete di vendita; valutazione dell'opportunità di proporre ai correntisti aventi diritto al conto di base gratuito il passaggio senza oneri aggiuntivi a tale prodotto, previa adeguata informativa sugli effetti del trasferimento (chiusura del rapporto in essere, nuovo contratto e nuovo IBAN, possibili differenti funzionalità).

Controlli - programmazione, da parte delle funzioni di controllo, di verifiche periodiche sulla correttezza sostanziale dei comportamenti della rete di vendita, sull'adeguatezza di procedure e applicativi e sul rispetto della normativa interna ed esterna.

Azioni correttive e tempistiche

Entro il 30 novembre 2026 la funzione di Compliance e l'Internal Audit, nell'ambito delle rispettive competenze, dovranno verificare la piena coerenza di assetti, procedure e prassi con la normativa e con le aspettative di Vigilanza. Gli esiti degli accertamenti, con evidenza delle eventuali carenze e delle conseguenti azioni rimediali, dovranno confluire in una relazione interna approvata dal Consiglio di Amministrazione (o dal corrispondente organo di governo), il quale informerà la Banca d'Italia all'indirizzo vic@pec.bancaditalia.it delle eventuali carenze residue a tale data, allegando il piano di rimedio approvato.