Notizie dalle banche

Le Disposizioni in oggetto vengono modificate per introdurre, nella sezione dedicata all’esponente responsabile per l’antiriciclaggio, l’obbligo di trasmettere alla Banca d’Italia la nomina dell’esponente responsabile per l’antiriciclaggio nonché i successivi aggiornamenti (sospensione, cessazione) relativi alla medesima carica.

Analogamente a quanto previsto per la comunicazione della nomina del responsabile della funzione antiriciclaggio, le modifiche specificano che l’obbligo va assolto attraverso la procedura segnalazione organi sociali (cd. Or.So.) disciplinata dalla Comunicazione della Banca d’Italia del 7 giugno 2011.

Le modifiche alle Disposizioni entreranno in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Tutte le delibere di nomina successive a quella data dovranno quindi essere comunicate alla Banca d’Italia entro 20 giorni. Affinché possano essere acquisite anche le informazioni relative alle nomine intervenute prima di questo termine, tutte le decisioni di nomina deliberate prima dell’entrata in vigore delle modifiche alle Disposizioni devono essere comunicate alla Banca d’Italia entro 20 giorni dall’entrata in vigore delle medesime modifiche. 

La consultazione in esame rimarrà aperta fino al 6 aprile 2026.