Notizie dalla banca d

L'Autorità di Vigilanza ha inoltre pubblicato l'aggiornamento dei Provvedimenti in materia di trasparenza, disciplina dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, disciplina sugli esponenti e assetti proprietari e disciplina sulla Centrale dei Rischi (Circolare n. 139) al fine di considerare nell'ambito di tale regolamentazione la nuova tipologia di soggetto vigilato.

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Le Disposizioni di vigilanza (così come le modifiche alle Disposizioni in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari e le Disposizioni di vigilanza sulle informazioni e documenti da trasmettere nell’istanza di autorizzazione all’acquisto di una partecipazione qualificata) entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

I soggetti che svolgono attività di gestione di crediti in sofferenza possono:

- continuare a svolgere queste attività per un periodo di sei mesi successivi alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della Banca d’Italia. Entro tale data essi ottengono l'autorizzazione oppure cessano di svolgere l’attività;

- presentare istanza di autorizzazione alla Banca d'Italia al più tardi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative. In pendenza del procedimento amministrativo di autorizzazione, tali soggetti possono continuare a operare anche oltre detto termine. In caso di mancata presentazione o mancato accoglimento dell'istanza, essi cessano di svolgere l’attività.

 

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Approfondimento: la SMD e le Disposizioni attuative della Banca d'Italia

La SMD promuove lo sviluppo di un mercato secondario europeo di crediti deteriorati più competitivo, efficiente e trasparente, introducendo un quadro regolamentare armonizzato per i soggetti che acquistano crediti deteriorati (NPL) dalle banche aventi sede nell’Unione europea e per quelli che svolgono attività di gestione e riscossione dei crediti deteriorati per conto degli acquirenti.   
In Italia il di decreto legislativo di recepimento della Direttiva, n. 116/2024, ha modificato il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (TUB), introducendo il nuovo Capo II del Titolo V e modificando i Titoli VI e VIII. In particolare, lo schema di decreto legislativo:   

i) prevede l’applicazione del regime introdotto dalla SMD ai soli crediti classificati in sofferenza (non quindi ad altre categorie di crediti deteriorati, ad esempio gli UTP), ma lo estende anche ai crediti originati da soggetti diversi dalle banche (intermediari finanziari 106). Di conseguenza, siamo in presenza di una innovazione normativa per quanto riguarda  le operazioni di acquisto di crediti in sofferenza erogati da banche e altri intermediari abilitati alla concessione del credito, le quali sono liberalizzate e potranno essere concluse anche da soggetti non vigilati (c.d. acquirenti di crediti in sofferenza), mentre la gestione di crediti in sofferenza assume la veste di attività riservata ai soggetti autorizzati dalla Banca d'Italia, ai sensi del nuovo articolo 114.3 TUB. Diversamente,  non viene modificata l'attuale disciplina per quanto concerne l’acquisto di crediti deteriorati diversi dalle sofferenze, la quale rimane soggetta a riserva.

ii)  impone all’acquirente di crediti in sofferenza l’obbligo di avvalersi in tutti i casi di un gestore di crediti in sofferenza  - soggetto autorizzato e vigilato dalla Banca d’Italia (art. 114.6) che si occuperà del recupero per conto dell’acquirente, gestendo anche l’informativa nei confronti dei debitori ceduti, il trattamento degli eventuali reclami concernenti l’attività svolta e la rinegoziazione dei termini e delle condizioni per conto dell’acquirente, a condizione che quest’ultima attività non integri concessione di finanziamenti - ovvero di una banca o di un intermediario finanziario 106 (art. 114.3);

iii)  esclude dall’ambito di applicazione della SMD le operazioni di cartolarizzazione, per le quali quindi il servicing resterebbe riservato a banche e intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del TUB (art.114.2), tuttavia, preme evidenziare che tutti gli special servicer 115 TULPS coinvolti in operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130/1999 dovranno procedere all'iscrizione al nuovo albo oppure cessare l'attività di recupero

iv) introduce l’obbligo per i gestori di crediti in sofferenza di avvalersi di una società di revisione esterna, in coerenza con il regime previsto per gli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 TUB (c.d. enti a regime intermedio). 

Disposizioni di vigilanza per la gestione dei crediti in sofferenza. 

Le disposizioni di vigilanza sulla gestione di crediti in sofferenza si compongono di due parti: nella Parte Prima sono contenute le disposizioni di vigilanza applicabili ai nuovi soggetti individuati ai sensi della SMD, i "gestori di crediti in sofferenza", mentre nella Parte Seconda sono indicate le disposizioni applicabili alle banche e agli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 TUB che svolgono l’attività di gestione di crediti in sofferenza o che cedono/intendono cedere crediti in sofferenza.   
 
Con particolare riferimento alla Parte Prima si ritiene utile evidenziare la disciplina concernente i seguenti profili:

Autorizzazione (Capitolo 2) Sono disciplinate le condizioni e la procedura di autorizzazione allo svolgimento dell’attività di gestione di crediti in sofferenza da parte dei gestori di crediti in sofferenza, nonché i casi di decadenza e revoca della stessa. La Banca d'Italia rilascia o nega l’autorizzazione entro 90 giorni a decorrere dalla data di ricevimento di una domanda completa o, se la domanda è considerata incompleta, dalla data di ricevimento delle informazioni aggiuntive richieste.

-  Partecipanti al capitale e esponenti aziendali (Capitolo 3)L’autorizzazione dei partecipanti al capitale e la valutazione degli esponenti aziendali dei gestori di crediti in sofferenza sono disciplinate mediante rinvio alle disposizioni della Banca d’Italia in materia di partecipanti e di esponenti applicabili alle banche e agli altri intermediari vigilati.

-  Attività esercitabili (Capitolo 4)Il Capitolo 4 specifica le attività che possono essere esercitate dal gestore di crediti in sofferenza. Oltre all’attività di recupero dei crediti in sofferenza per conto degli acquirenti di crediti, il gestore di crediti in sofferenza può svolgere l’attività di recupero stragiudiziale dei crediti diversi dalle sofferenze. Inoltre, il gestore di crediti in sofferenza può curare anche il servicing di crediti in sofferenza dallo stesso acquistati, purché in via subordinata rispetto allo svolgimento dell’attività di recupero crediti per conto terzi.

-  Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni (Capitolo 5)Il Capitolo disciplina l’assetto di governo e del sistema dei controlli interni di cui i gestori di crediti in sofferenza devono dotarsi per garantire, in conformità con quanto richiesto dalla SMD, un efficace presidio dei rischi legati alla gestione dei crediti in sofferenza. In particolare, in materia di governo societario viene previsto che l’organo di amministrazione sia collegiale e si individuano i compiti e i poteri degli organi aziendali; con riferimento all’assetto dei controlli interni, è previsto l’obbligo di istituire controlli di primo e secondo livello (affidato a una funzione unica) mentre, in linea con il principio di proporzionalità, l’istituzione di una funzione di terzo livello è facoltativa. Le funzioni di controllo di secondo e terzo livello possono essere esternalizzate purché questo non pregiudichi la qualità del sistema di controlli interni né ostacoli l’esercizio delle funzioni di vigilanza da parte della Banca d’Italia. Inoltre, i gestori di crediti in sofferenza sono chiamati a dotarsi di sistemi informativo-contabili adeguati al contesto operativo (modello di business, tenuta della contabilità, segnalazioni di vigilanza e Centrale Rischi) e ai rischi ai quali essi sono esposti. 


Vigilanza informativa (Capitolo 10) Il Capitolo 10 descrive i flussi informativi che i gestori di crediti in sofferenza sono chiamati a trasmettere alla Banca d'Italia, in particolare tali soggetti: i) inviano, con periodicità semestrale, segnalazioni di vigilanza relative ai crediti in gestione; ii)  comunicano periodicamente le esposizioni degli acquirenti di crediti nei confronti dei debitori ceduti e i nominativi a queste collegati, secondo quanto stabilito dalle disposizioni concernenti il funzionamento della Centrale dei Rischi; iii) predispongono e tengono costantemente aggiornata la relazione sulla struttura organizzativa (la stessa, nella sua prima versione, viene allegata all’istanza di autorizzazione); iv) ai fini delle segnalazioni relative agli organi sociali, i gestori di crediti in sofferenza si attengono a quanto previsto dalla Comunicazione del 7 giugno 2011 "Nuova segnalazione sugli Organi Sociali (Or.So.). Istruzioni per gli intermediari"; v)  trasmettono alla Banca d’Italia i verbali dell’assemblea dei soci riguardanti le modifiche statutarie e altri eventi di particolare rilevanza per l’attività aziendale; vi) trasmettono alla Banca d'Italia il proprio bilancio d'impresa, corredato della documentazione prevista dalla legge, entro un mese dal giorno in cui è avvenuta l'approvazione da parte dell'assemblea dei soci.


Moderari s.r.l., da oltre un decennio attiva sul mercato come consulente di riferimento per banche, intermediari finanziari non bancari e provider informatici, è a disposizione di chiunque intenda approfondire l'iter autorizzativo ai fini dell'iscrizione al nuovo albo dei gestori di crediti in sofferenza e le modalità di implementazione dei presidi interni (controlli interni, infrastrutture informatiche, segnalazioni di vigilanza) richiesti dalla normativa in esame ai nuovi soggetti vigilati.