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Il Provvedimento interviene sostanzialmente su diversi aspetti rilevanti ai fini della materia come, inter alia, la nuova nomina di “un esponente aziendale quale responsabile per l’antiriciclaggio, secondo quanto previsto nella Parte Seconda, Sezione III-bis (esponente responsabile per l’antiriciclaggio)”. L’incarico ha natura esecutiva.

L’esponente responsabile per l’antiriciclaggio costituirà il principale punto di contatto tra il responsabile della funzione antiriciclaggio e gli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione e assicurerà che questi ultimi dispongano delle informazioni necessarie per comprendere pienamente la rilevanza dei rischi di riciclaggio cui il destinatario è esposto, ai fini dell’esercizio delle rispettive attribuzioni.

I destinatari nominano l’esponente responsabile per l’antiriciclaggio al primo rinnovo degli organi sociali successivo all’entrata in vigore del presente provvedimento e comunque non oltre il 30 giugno 2026.
Il Provvedimento entra in vigore decorsi 90 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.