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A differenza di quanto previsto nel documento per la consultazione (che proponeva il 30 giugno 2020 come data di applicazione dei presenti orientamenti) le linee guida si applicheranno a partire dal 30 giugno 2021. Inoltre, gli enti rientranti nel perimetro di applicazione beneficeranno di una serie di disposizioni transitorie: 
(1) l'applicazione delle linee guida per i prestiti e agli anticipi già esistenti che richiedono una rinegoziazione o modifiche contrattuali si applicherà a partire dal 30 giugno 2022 
(2) gli enti hanno tempo per adeguarsi a livello di data quality, sistemi di monitoraggio e infrastrutture IT fino al 30 giugno 2024
L'EBA invita inoltre le autorità competenti a monitorare l'attuazione degli orientamenti, anche tenendo conto delle eventuali problematiche operativo-gestionali legate alla pandemia COVID-19.

Le novità procedurali e tecniche introdotte sono contenute all'interno di 5 sezioni di seguito sinteticamente descritte.

- La sezione 4 si focalizza sul ruolo e le modalità di partecipazione della Governance nei processi di concessione e monitoraggio del credito. In particolare l'analisi evidenzia la necessità: i) di definire un quadro generale di propensione al rischio (Risk Appetite Framework, RAF); ii) di prevedere un dettagliato processo decisionale per l'erogazione del credito, evidenziando il principio di indipendenza tra l'Area Business e l'Area Risk nelle diverse fasi del processo decisionale; iii) di stabilire le risorse, le competenze e le infrastrutture informatiche (IT) necessarie ai fini dell'ottenimento dei dati necessari per i processi di credit assessment (anche per i modelli automatizzati); iv) di definire specifici requisiti all'interno del sistema dei controlli interni per un'efficace gestione del rischio di credito; v) di applicare modalità di retribuzione che prevedano misure per la gestione del conflitto di interesse e che permettano, nell'ambito dell'attività di concessione, di mitigare (non incentivare) l'eccessiva esposizione al rischio di credito. Inoltre, la sezione 4 analizza le fattispecie di rischio di riciclaggio (ALM) e finanziamento del terrorismo (CFT) nel contesto dei processi di concessione del credito. Gli enti dovrebbero considerare che i prestiti che non comportano rischi di credito possono tuttavia comportare rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

- La sezione 5 definisce le le best practices da seguire nella fase di concessione del credito. In particolare è consigliata un'accurata raccolta delle informazioni necessarie ad una completa valutazione del merito di credito dei debitori e la definizione di requisiti finalizzati alla concessione di prestiti a consumatori e imprese. Inoltre, la sezione in oggetto, ai fini dell'applicazione del principio di proporzionalità, fornisce specifici requisiti per i prestiti a micro e piccole imprese e medie e grandi imprese, sia per prestiti garantiti che per quelli non garantiti. 

- La sezione 6 illustra le aspettative delle autorità di vigilanza per la determinazione dei prezzi dei prestiti sulla base del rischio assunto dagli enti erogatori. In particolare vengono elencati un insieme di fattispecie sensibili al rischio che gli enti dovrebbero valutare nel momento in cui fissano i tassi di interesse sui prestiti. Questa sezione non descrive particolari strategie per la determinazione dei prezzi, tale attività, infatti, è identificabile come una tematica di "puro" business la cui responsabilità rimane interamente a capo degli enti stessi.

- La sezione 7 definisce le modalità di valutazione delle garanzie reali (immobiliari e non). In particolare è richiesta un'accurata e continua valutazione delle garanzie reali a valere sui prestiti. Tale valutazione parte dalla fase di istruttoria del credito e prosegue, anche per mezzo di modelli statistici avanzati, nel corso dell'intero ciclo di vita del prestito con la finalità di garantire un continuo monitoraggio del valore di mercato e di realizzo del bene.
In questa sezione, le linee guida descrivono le aspettative della vigilanza con riferimento ai requisiti legati all'indipendenza dei valutatori e alle condizioni che consentono di utilizzare modelli statistici avanzati per la valutazione, il monitoraggio e la rivalutazione di varie forme di collateral (specificità nell'ubicazione, validità del backtesting, ampiezza del campione che osserva i prezzi effettivi, qualità e aggiornamento dei dati).

- La sezione 8 si concentra sui requisiti di vigilanza necessari ai fini del monitoraggio continuo del rischio di credito e delle esposizioni creditizie. In particolare, in questa sezione, l'EBA definisce le aspettative della vigilanza con riferimento all'implementazione dei sistemi informativo-gestionali necessaria per implementare i criteri di monitoraggio attraverso una watch list di specifici indicatori di allerta (Ealry Warning Indicators) costruendo così un collegamento tra il monitoraggio on-going delle posizioni (suddvise per sottoportafogli individuati sulla base del settore della controparte, della posizione geografica, della dimensione del debitore ecc.) e la preventiva individuazione del deterioramento della posizione, tematica contenuta dalle Linee Guida dell'EBA sulla gestione delle esposizioni in sofferenza e forbearance.

Moderari s.r.l., da anni attiva sul mercato come consulente di riferimento per banche, intermediari finanziari non bancari e provider informatici, è a disposizione di chiunque intenda approfondire gli impatti regolamentari e gestionali derivanti dai presenti Orientamenti EBA al fine di adeguare processi, regolamenti interni, e infrastrutture informatiche (IT) alle disposizioni contenute nelle Linee Guida in esame.