21/12/2021
Banca d'Italia: Attuazione degli orientamenti EBA
In data 16 dicembre 2021 la Banca d’Italia ha dichiarato all’Autorità bancaria europea (European Banking Authority, EBA), attraverso la pubblicazione di specifiche note nella sezione online dedicata, l'intenzione di conformarsi agli Orientamenti dell’EBA di seguito elencati.
Vai alla sezione Elenco degli Orientamenti e delle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza
1) Orientamenti EBA “che specificano i criteri di valutazione dei casi eccezionali in cui gli enti superano i limiti delle grandi esposizioni di cui all'articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, nonché il periodo e le misure per il ritorno alla conformità a norma dell'articolo 396, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013” (EBA/GL/2021/09)
2) Orientamenti EBA “in materia di attenuazione del rischio di credito per gli enti che applicano il metodo basato sui rating interni (IRB) con stime interne della perdita in caso di default (LGD)” (EBA/GL/2020/05)
3) Orientamenti EBA “sulla stima della perdita in caso di default (LGD) adatta per una fase recessiva (“stima della LGD in fase recessiva”) (EBA/GL/2019/03)
4) Orientamenti EBA “sulla stima della probabilità di default (PD) e delle perdite in caso di default (LGD) e sul trattamento delle esposizioni in stato di default” (EBA/GL/2017/16)
5) Orientamenti congiunti dell’Autorità bancaria europea e dell’Autorità europea degli
strumenti finanziari e dei mercati "in materia di valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di
gestione e del personale che riveste ruoli chiave" (EBA/GL/2021/06)
In particolare l'Autorità di vigilanza dando attuazione a tali Orientamenti dell’EBA, fà sì che questi assumano valore di orientamenti di vigilanza secondo quanto illustrato nella Comunicazione sulle modalità attraverso le quali la Banca d’Italia si conforma agli Orientamenti e alle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza.
I destinatari dei presenti Orientamenti di vigilanza, che si applicano a partire dal 1° gennaio 2022 (31/12/2021 per gli Orientamenti di cui al punto 5), sono le Banche meno significative e le SIM di classe 1 minus (Banche e SIM per gli Orientamenti di cui al punto 5), tali enti compiono ogni sforzo per conformarsi agli stessi, anche secondo quanto disposto dall’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità bancaria europea.