In particolare le disposizioni adottate dalla Commissione prevedono:

  1. una Comunicazione destinata al Parlamento e al Consiglio Europeo con la quale la Commissione delinea gli spazi di flessibilità all'interno del quadro normativo dell'UE
  2. una Proposta di modifica al Regolamento n.575/2013 (CRR) che prevede l'adozione di misure eccezionali e temporanee necessarie per massimizzare la capacità di erogazione delle banche, garantendo al contempo la loro solidità patrimoniale.

Per quanto concerne il punto 1), la Commissione concede maggior flessibilità alle banche con riferimento alla:
- Valutazione di un "aumento significativo del rischio di credito" (SICR), fattispecie che ai sensi del principio contabile IFRS 9 determina il peggioramento della qualità del credito dell'esposizione. Tale valutazione dovrebbe basarsi sull'intera vita residua del prestito e non solo sull'improvviso aumento della probabilità di default causato dalla pandemia
- Classificazione del credito per esposizioni che beneficiano di misure di aiuto quali garanzia e moratoria fornite dagli Stati membri o dalle banche (si confermano di fatto le disposizioni in materia di classificazione indicate dall'EBA nelle Linee Guida pubblicate in data 2 aprile).

Con riferimento al punto 2), la Commissione propone di adottare quanto prima le modifiche al CRR di seguito descritte:
- Proroga di due anni del regime transitorio previsto nel 2018 per la first time adoption del principio contabile IFRS 9 e disciplinato dall'art. 473bis del CRR, le banche potranno non dedurre dal CET1 fino al 2024 una quota dei maggiori accantonamenti IFRS 9, correlati all'emergenza Covid-19, effettuati nel corso del 2020 e del 2021 sulle esposizioni non deteriorate
- Modifica delle disposizioni sulle coperture minime previste dal Regolamento 630/2019 (Prudential Backstop - Calendar Provisioning) per le esposizioni coperte da garanzie pubbliche introdotte dagli Stati Membri nel contesto degli interventi pubblici collegati alla pandemia Covid-19. Per tali tipologie di esposizioni è  prevista l'adozione un trattamento prudenziale in termini di coperture minime similare a quanto previsto per le esposizioni garantite da Agenzie di credito all’esportazione (aspettativa di copertura minima pari allo 0% per i primi 7 anni di anzianità dell’NPL)
- Proroga di un anno della data di prima applicazione del Requisito di Leva finanziaria (dal 1 gennaio 2022 al 1 gennaio 2023) introdotto dall'art. 92bis dell CRR 2 per gli enti G-SIIs
- Modifica delle modalità di calcolo del Coefficiente di leva finanziaria (il cui requisito diverrà applicabile a partire dal 28 giugno 2021) con riferimento al meccanismo di compensazione introdotto dal CRR 2 per fronteggiare l'eventuale esclusione delle riserve della banca centrale dal calcolo del Coefficiente di leva finanziaria
- Attuazione anticipata della data di applicazione relativa alla possibilità di esentare i beni immateriali costituiti da software assets dalle deduzioni dal CET1
- Attuazione anticipata della data di applicazione del trattamento prudenziale maggiormente favorevole introdotto dal CRR 2 per i prestiti contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione
- Attuazione anticipata della data di applicazione del trattamento prudenziale maggiormente favorevole introdotto dal CRR 2 per i prestiti concessi a PMI (estensione dello SME Supporting Factor) e per le esposizioni verso soggetti che gestiscono/ finanziano strutture che forniscono servizi pubblici essenziali