Notizie dalla banca d

I nuovi obblighi di disclosure sui NPL si applicano secondo criteri di proporzionalità. 
In particolare, l'obbligo di informativa relativa alle seguenti tabelle riguarda tutte le banche.

- Tabella 1: Qualità creditizia delle esposizioni oggetto di misure di concessione
- Tabella 3: Qualità creditizia delle esposizioni deteriorate e non deteriorate per giorni di scaduto
- Tabella 4: Esposizioni deteriorate e non deteriorate e relative rettifiche e accantonamenti
- Tabella 9: Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso e mediante procedimenti esecutivi

La frequenza dell’informativa è semestrale se la banca è identificata come ente G-SII o O-SII oppure se la banca soddisfa almeno uno dei criteri di significatività di cui all’art. 12 , par. a-d delle EBA/GL/2018/10 e ha un NPL ratio >= al 5%, altrimenti la frequenza è annuale.

Per quanto concerne le tabelle di seguito riportate, invece, l'obbligo di informativa riguarda le banche che soddisfano almeno uno dei criteri di significatività di cui all’art.12 delle EBA/GL/2018/10 e hanno un NPL ratio >= al 5%. 

- Tabella 2: Qualità delle misure di concessione
- Tabella 5: Qualità delle esposizioni deteriorate per area geografica
- Tabella 6: Qualità creditizia dei prestiti e delle anticipazioni per settore
- Tabella 7: Valutazione delle garanzie reali – prestiti e anticipazioni
- Tabella 8: variazioni della consistenza dei prestiti e delle anticipazioni deteriorati
- Tabella 10: garanzie reali ottenute acquisendone il possesso e mediante procedimenti esecutivi – dettaglio per anzianità 

La frequenza dell’informativa è annuale.

Le presenti Linee Guida si applicano a partire dal 31 dicembre 2019.