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Le suddette Disposizioni:

  • danno attuazione, in linea con la normativa europea, all’articolo 34, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (‘decreto antiriciclaggio’), come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della direttiva (UE) 2015/849 (cd. quarta direttiva antiriciclaggio) e, da ultimo, dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125;
  • non comportano significativi costi addizionali per i destinatari o, comunque, non hanno impatti significativi sui destinatari o sul sistema economico e finanziario nel suo complesso;
  • tengono conto dei commenti ricevuti durante la fase di consultazione pubblica.

Le Disposizioni entreranno in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e i destinatari saranno chiamati ad adeguarsi entro il 31 dicembre 2020.