6/8/2026
Pubblicati il 9° aggiornamento della Circolare n. 262 e il nuovo Provvedimento sul bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari
In data 6 agosto 2026 la Banca d'Italia ha pubblicato il 9° aggiornamento della Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 "Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione", adottato il 5 agosto 2026, unitamente al nuovo Provvedimento recante le disposizioni su "Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari". I due interventi - che costituiscono una revisione integrale della disciplina di bilancio dei soggetti vigilati che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali - erano stati posti in consultazione il 31 marzo 2026 e chiudono il relativo procedimento.
Vai all'Atto di emanazione del 9° aggiornamento della Circolare n. 262
Vai al testo integrale della Circolare n. 262 aggiornato al 9° aggiornamento
Vai al Provvedimento "Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari"
L'aggiornamento è stato reso necessario per tenere conto:
i) delle modifiche all'IFRS 9 "Strumenti finanziari" e all'IFRS 7 "Strumenti finanziari: informazioni integrative", omologate con Regolamento (UE) 2025/1047 e applicabili già ai bilanci che hanno inizio dal 1° gennaio 2026, che introducono nuovi requisiti informativi con riferimento ai titoli di capitale classificati fra le attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva (FVOCI) e agli strumenti finanziari con clausole contrattuali connesse ad eventi contingenti;
ii) del nuovo principio contabile IFRS 18 "Presentazione e informativa di bilancio", omologato con Regolamento (UE) 2026/338, che dal 1° gennaio 2027 sostituirà lo IAS 1, nonché delle conseguenti modifiche agli altri principi contabili internazionali, tra cui lo IAS 7 "Rendiconto finanziario".
È inoltre introdotta una specifica informativa in materia di cripto-attività, in linea con la Comunicazione congiunta Banca d'Italia/Consob del 6 marzo 2025.
Le principali novità per il bilancio bancario
Stato patrimoniale - l'avviamento è espunto dalla voce "Attività immateriali" e ricondotto a una voce autonoma dello stato patrimoniale, ai sensi dell'IFRS 18, par. 103, lett. d); nella voce "Attività immateriali" confluiscono per contro le rimanenze di attività immateriali disciplinate dallo IAS 2, in coerenza con l'impostazione già adottata per le attività materiali. L'informativa di nota integrativa è adeguata di conseguenza.
Conto economico - è il capitolo di maggiore impatto. Poiché ai sensi dell'IFRS 18 la classificazione di ricavi e costi dipende dall'attività aziendale principale (main business activity), gli schemi sono stati calibrati sulla fattispecie della banca la cui attività principale consiste nella concessione di finanziamenti e nell'investimento in attività finanziarie. In particolare: sono esclusi dagli interessi attivi e passivi i differenziali e i margini sui derivati utilizzati per la gestione del rischio di tasso su attività, riconducibili alla categoria "investimenti"; sono correlativamente esclusi dal risultato dell'attività di negoziazione e di copertura i risultati valutativi di tali derivati; sono introdotte le nuove voci "Utili (Perdite) e dividendi su investimenti in partecipazioni", "Proventi e oneri sugli investimenti e altre attività", "Risultato netto della valutazione al fair value delle altre attività materiali e immateriali", "Altri proventi e oneri da investimento" e "Oneri e proventi finanziari su altre passività" (che accoglie, tra l'altro, gli effetti del trascorrere del tempo su fondi rischi e oneri, TFR e fondi di quiescenza a benefici definiti). Ove l'attività aziendale principale della banca differisca da quella assunta a riferimento - ad esempio nel caso in cui consista nella sola concessione di finanziamenti alla clientela, oppure preveda l'investimento in specifiche classi di attività finanziarie -i relativi proventi e oneri confluiscono nella voce "Proventi e oneri delle attività finanziarie di investimento", da esporre soltanto in tale circostanza. Nella costruzione degli schemi si è inoltre tenuto conto delle accounting policy choices previste dall'IFRS 18.
Prospetto della redditività complessiva - con riferimento ai titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività complessiva è richiesta la separata evidenza delle variazioni di valore relative agli investimenti cancellati dal bilancio rispetto a quelle relative agli investimenti ancora detenuti a fine esercizio; analogo adeguamento interessa il prospetto analitico della redditività consolidata complessiva (Parte D) e la tabella sulle variazioni annue delle attività finanziarie FVOCI (Parte F).
Rendiconto finanziario - in linea con gli emendamenti allo IAS 7 introdotti dall'IFRS 18, nello schema con metodo indiretto la liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa assume come risultato di partenza la voce "Utile (Perdita) operativo".
Politiche contabili - sono previste specifiche sezioni per la disclosure richiesta dalle modifiche all'IFRS 7 sugli strumenti finanziari con clausole contrattuali connesse ad eventi contingenti e dall'IFRS 18 sui management-defined performance measures, nonché una sezione dedicata all'operatività in cripto-attività (criteri di trattamento contabile, natura e caratteristiche contrattuali degli investimenti detenuti, rischi connessi), da compilare soltanto laddove l'intermediario abbia effettuato investimenti o emissioni di cripto-attività ovvero stipulato derivati con sottostante cripto-attività.
Informativa sui rischi – l'informativa sui derivati finanziari di negoziazione e di copertura è adeguata per dare separata evidenza dei contratti rientranti nell'ambito dell'IFRS 9 con sottostante cripto-attività.
Il Provvedimento sugli intermediari IFRS non bancari
Il nuovo Provvedimento, che sostituisce quello del 17 novembre 2022, recepisce le medesime novità con riguardo agli schemi di bilancio e di rendiconto dei patrimoni destinati e alla relativa nota integrativa. Anche in questo caso la costruzione degli schemi di conto economico muove dalla nozione di attività aziendale principale ai sensi dell'IFRS 18: per gli intermediari finanziari iscritti all'albo ex art. 106 TUB - e, con le specificità del caso, per i confidi, gli IP, gli IMEL, le società veicolo di cartolarizzazione ex L. 130/1999, le SGR, le SIM, le SICAV e le SICAF - rileva l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
Decorrenza e regime transitorio
Coerentemente con la decorrenza delle modifiche ai principi contabili, entrambi i provvedimenti si applicano a partire dal bilancio relativo all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2027, con eccezioni.
Per i bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2026 continua pertanto ad applicarsi l'8° aggiornamento del 17 novembre 2022, integrato però dagli emendamenti riferiti al recepimento dei nuovi requisiti informativi introdotti dalle modifiche all'IFRS 9 e all'IFRS 7, con riferimento: i) ai paragrafi relativi al "Prospetto della redditività complessiva" e alle sezioni della Nota Integrativa concernenti l'"Informativa sugli impatti degli eventi contingenti sui flussi contrattuali" (Parte A), al "Prospetto analitico della redditività complessiva" (Parte D) e alla Sezione 1 della Parte F "Informazioni sul patrimonio"; ii) ai corrispondenti paragrafi e sezioni del bilancio consolidato.