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La consultazione è di interesse per le banche e i gruppi bancari, per tutti i soggetti che intendono acquisire o incrementare una partecipazione qualificata nel settore bancario e finanziario, nonché per gli altri intermediari rientranti nell'ambito di applicazione delle Disposizioni in materia di assetti proprietari.

Più nel dettaglio, l'intervento di maggior rilievo è l'introduzione, nella Parte Prima della Circolare n. 285/2013, di una disciplina unitaria delle operazioni rilevanti delle banche (c.d. material transactions): acquisizione e cessione di partecipazioni rilevanti, fusioni e scissioni, cessioni di rapporti giuridici in blocco e trasferimenti rilevanti di attività e passività. Vi confluiscono le previsioni oggi ripartite tra la Circolare n. 229/1999 (che sul punto verrà abrogata) e la Parte Terza della Circolare n. 285, con la ridefinizione dei procedimenti autorizzativi, dei relativi termini, dei criteri di valutazione dell'Autorità competente e degli obblighi di comunicazione preventiva.

Le novità in materia di partecipazioni detenibili si riflettono su altre discipline: viene abrogato il limite generale agli investimenti in partecipazioni e in immobili, in quanto potenzialmente in contrasto con la nuova cornice europea, e, per le banche di credito cooperativo, cadono il divieto di acquisire partecipazioni di controllo in soggetti finanziari e i limiti quantitativi nazionali per gli investimenti in soggetti non finanziari, ferme restando le regole a presidio della finalità mutualistica e dell'operatività territoriale.

In materia di riserve di capitale, si introduce l'obbligo di riesame della riserva a fronte del rischio sistemico e ella riserva O-SII quando una banca divenga vincolata dall'output floor previsto dal CRR3, e si precisa che la riserva sistemica può coprire anche i rischi macroprudenziali derivanti dai cambiamenti climatici. 

Quanto agli assetti proprietari, il termine per la comunicazione di avvio del procedimento al candidato acquirente è innalzato da 2 a 10 giorni; si introducono l'obbligo di consultazione dell'autorità antiriciclaggio ai fini della valutazione del relativo rischio e l'obbligo per gli intermediari di comunicare alla Vigilanza ogni fatto capace di incidere sull'idoneità dei titolari di partecipazioni qualificate. La disciplina viene inoltre allineata alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE in materia di trasferimenti infragruppo e alle previsioni del TUF sull'azione di concerto

Osservazioni e commenti possono essere trasmessi entro il 20 settembre 2026. All'esito della consultazione, le disposizioni finali saranno emanate come aggiornamento della Circolare n. 285/2013 e delle Disposizioni in materia di assetti proprietari, unitamente al resoconto della consultazione.