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Con il presente Provvedimento l'UIF ha emanato le suddette istruzioni avendo tra l’altro riguardo ai dati e alle informazioni che devono essere contenuti nelle stesse e alla relativa tempistica, al fine di assicurare tempestività, completezza, riservatezza e qualità della collaborazione attiva. Le disposizioni preliminari del Provvedimento richiamano le fonti normative che disciplinano la materia e individuano i destinatari delle istruzioni, con le definizioni utili nell’applicazione delle medesime. 

Nella Parte Prima sono delineati i principi e le regole da osservare nella collaborazione attiva per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Sono altresì contenute in questa parte le istruzioni che riguardano le fasi di: i) individuazione delle anomalie; ii) esame di queste ultime e iii) segnalazione delle operazioni sospette. Sono inoltre fornite istruzioni riguardanti la sospensione delle operazioni sospette e i flussi di ritorno sugli esiti delle segnalazioni comunicati dalla UIF nonché indicazioni sui rapporti che intercorrono tra l’obbligo di SOS e altre previsioni normative. Le Parti Seconda e Terza contengono istruzioni sugli adempimenti organizzativi e procedurali richiesti ai destinatari, strettamente funzionali all’attività di segnalazione e alle interlocuzioni con la UIF.

A decorrere dal 1° luglio 2026, in virtù dell'entrata in vigore delle Istruzioni in esame, non si applicano più le disposizioni di cui al Provvedimento della UIF del 4 maggio 2011 e i relativi allegati nn. 1, 2, 3a e 3b.